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Appunti e spunti utili ad amministratori di condomini, enti, aziende edili e privati
 
360°

Lavori in fune significa operare appesi a corde.
E’ un servizio utilizzabile in edilizia, nel restauro, per la fotografia industriale e non, per la manutenzione di tralicci, antenne, ripetitori, per intervenire sotto ponti, viadotti. Più specificamente, ovunque ci sia un’opera l’intervento a mezzo di corde è possibile. In particolare diviene preferibile in precise circostanze.
 
Ponteggi
Quando l’allestimento di un ponteggio è particolarmente problematico da un punto di vista tecnico, per esempio per la particolare irregolarità e/o inclinazione del piano di appoggio, come in una scarpata naturale.
Quando l’opera da compiere è limitata. Per esempio per disgaggiare piccole zone pericolanti di un edificio e eventuale ristrutturazione successiva.
 
Cesti meccanici
Quando i cestelli a gru non sono in grado di raggiungere il punto da trattare.
Quando non possono avere una idonea base di appoggio.Tanto per i ponteggi, quanto per i cesti, oltre alle ragioni tecniche e di sicurezza, devono essere menzionate anche quelle economiche.
L’impegno economico per l’allestimento di ponteggi è enormemente maggiore di quello necessario alla sua alternativa in fune.
Anche per quanto riguarda il confronto economico con i cestelli meccanici, non è difficile riconoscere che non c’è partita.
Tanto per l’aspetto burocratico relativo ai permessi (occupazione suolo pubblico, verifica della portata delle solette carrabili), quanto per quello strettamente legato all’aspetto economico e quello relativo ai tempi. La velocità è infatti un ulteriore aspetto a favore di una prestazione in fune. Una somma di dati che non dovrebbe lasciare dubbi ad amministratori pubblici e privati, nonché a qualunque privato cittadino, sull’opportunità di considerare i preventivi degli operatori specializzati in lavori in fune.
 
Storia
Questo tipo di intervento, con corde, discensori, moschettoni, casco, imbragatura e fegato esiste da molti anni. Solo recentemente (26/02/2008) è stato rigidamente regolamentato.
Per le sue caratteristiche intrinseche, erano gli alpinisti e le guide alpine i principali operatori del settore. Disgaggi di massi pericolanti a monte delle strade di montagna, posa di reti di trattenimento di detriti da pareti, erano i principali settori lavorativi.
Occasionalmente quegli alpinisti venivano interpellati e impiegati per altri interventi spesso legati all’edilizia e/o al restauro.
I processi di specializzazione, quello della sicurezza tecnica sul lavoro e quello relativo alla regolamentazione assoluta hanno comportato la creazione di una figura professionale specifica. Oggi non è più possibile operare in fune in quanto esperti di manovre di corda. E’ necessario disporre di uno specifico titolo professionale. La regolamentazione non ha risparmiato neppure i moschettoni e l’attrezzatura in generale. Gli strumenti per operare in fune sono ora specifici, non sono chiamati attrezzatura ma DPI (Dispositivo di Protezione Individuale)
 
Formazione
Le Regioni e le Province autonome, le guide alpine, i vigili del fuoco, le scuole edili, aziende private, sono alcuni degli enti con diritto alla formazione degli operatori e dei preposti, rispettivamente coloro che intervengono e coloro che gestiscono le manovre di corda.
Il periodo di formazione dura 20 ore. E’ suddiviso in moduli: pratico, giuridico/normativo, tecnico. Termina con una verifica pratica e contiene un questionario. Prevede momenti pratici e intellettuali. Manovre di corda relative ai tre tipi di situazioni: ingresso ed uscita dall’alto; ingresso dall’alto e uscita dal basso; ingresso e uscita dal basso. Messa in opera di differenti ancoraggi a monte in funzione di casi diversi. Conoscenza ed impiego dei materiali.
Per quanto riguarda gli aspetti teorici, si viene aggiornati sulle leggi specifiche, sugli aspetti medici, sulla cultura della sicurezza tecnica. I seguenti sono i riferimenti attualmente in vigore:
Costituzione: artt 32 e 41
Codice civile: artt 2087, 2094, 2222
Codice penale: artt 451, 437, 590, 589
Normativa: ISO, EN, UNI
Legge: 626/94, aggiornata col il D.L. 235/03 (sicurezza in tutti i settori lavorativi), 494 (sicurezza in edilizia)
 
Rischio e sicurezza
Per quanto il rischio sia una valutazione individuale dipendente dal contesto, dal tipo di opera, dalla condizione psicologica, dall’esperienza e da terzi, in campo professionale, cioè tralasciando quello sportivo (alpinismo, canoa, ecc), va sempre considerato come riducibile al suo massimo soltanto se SEMPRE si applicano le tecniche di protezione, con assoluta continuità e senza interruzione né riguardo per chiunque si muova ad una quota a partire da 200 cm da terra. Oltre a tutti i tipi di incidenti che ognuno di noi può richiamare alla memoria o immaginare, per i lavori in fune è da fare presente che una persona in sospensione inerte ha circa 10 minuti di tempo prima di avviarsi verso inconvenienti via via più importanti a causa del sequestro ematico (riduzione o chiusura dei vasi sanguinei) provocato dalle fettucce dell’imbragatura.
Va ricordato anche che la massima dimensione di un volo di una persona ancorata con una fune statica (quelle necessariamente in uso nei lavori in fune) è di solo 60 centimetri. Un volo di dimensioni via via maggiori sottopone il corpo ad uno shock in grado di provocare lesioni di vario tipo.
 
Alcune tipologie dove i lavori in fune sono più impiegati:

  • manutenzione edifici
  • pulizia vetri
  • allontanamento volatili
  • manutenzione antenne
  • manutenzione condizionatori
  • manutenzione di ripetitori
  • manutenzione facciate
  • assistenza a terzi
  • manutenzione di tetti e comignoli
  • imbiancature
  • disgaggi parti ammalorate
  • pulizia grondaie
  • assistenze a muratori lattonieri imbianchini falegnami

 
Per saperne di più 
 
d-lgs 626/94
 
d-lgs 494/96
 
d-lgs 235/03
 
D.P.R. 164/56
 
Linee guida per l´esecuzione di lavori temporanei in quota con l´impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi


 


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